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Registrazione
del Consiglio vietata. Politica o setta segreta
?
pub. 01/03/10
All’inizio
dell’ultimo Consiglio Comunale che si è tenuto l’8
Febbraio 2010, Fausto Alberini (ex Sindaco) ha portato
in sala consigliare una videocamera con l’intenzione
di filmare il Consiglio, è stato immediatamente
stoppato dal sindaco Donelli.
DELIBERA N. 5 del 08/02/2010
Preconsuntivo 2009 e sua valutazione con votazione del consiglio
comunale.
Ad inizio seduta il sindaco, ai
sensi dell’art.36 del regolamento comunale per il
funzionamento del consiglio, dichiara che le riprese
video non sono ammesse, salvo quelle volte a garantire
il diritto di cronaca.
Il consigliere Nosari evidenzia come ci siano molte sentenze che
autorizzano la registrazione delle sedute.
Il segretario Bova precisa come l’art.36 del vigente regolamento
comunale preveda che la registrazione video della seduta
possa essere disposta dall’amministrazione comunale.
Attualmente si fa solamente una registrazione audio. Per
quella video non è richiesta alcuna autorizzazione per
i mezzi di stampa, ove finalizzata a garantire il
diritto di cronaca. In ogni altro caso è necessaria la
preventiva autorizzazione
da parte del sindaco. Afferma come, in apertura
di seduta, il sindaco abbia nei fatti negato questa
autorizzazione. Sebbene vi siano sentenze, come detto
dal consigliere Nosari,
questo è quanto prevede il regolamento del
consiglio comunale di Luzzara.
Il sindaco Donelli subordina l’autorizzazione alle riprese video
della seduta al voto del consiglio.
Si procede pertanto a votazione con
il seguente esito:
- 6 favorevoli (Perini, Bolondi,
Lanfredi, Luppi, Nosari e Montanini)
- 1 astenuto (Marchini)
- 9 Contrari gli altri (Donelli,
Scardova, Girardi, Veneri, Ferri, Calderoni, Marchi,
Berni, Secchi).
L’autorizzazione alla ripresa
video è pertanto negata.
ART.
36 Regolamento del Comune di Luzzara
Registrazioni
audio e video
1.
Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi
elettromeccanici e/o audiovisivi, con esclusione di
terzi, di tali adunanze ai fini della sola attività
documentale istituzionale, che non interferisce con
l’efficacia probatoria del verbale delle adunanze,
redatto ai sensi degli art.48 e seguenti . E' possibile
la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale,
a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque
idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere
garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed
episodi di rilevante attualità, da parte degli organi
di informazione, iscritti al registro del tribunale
competente per territorio, ai sensi della vigente
normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco.
E' tassativamente vietata ogni altra attività di
registrazione, sotto forma di audio e video, delle
medesime adunanze, aventi finalità di carattere
privato, salvo espressa autorizzazione in tal senso
rilasciata dal sindaco. E' facoltà del sindaco, nei
casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal
presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti
inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi
della forza pubblica.
2.
E’ consentito l’intervento da parte del pubblico,
alle sedute dell'organo consiliare solo previa
autorizzazione del sindaco.
Tratto dal sito internet
del Garante della Privacy
(Newsletter 11 - 17 marzo 2002)
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=44094
Sì
ai consigli comunali in tv
Sì
alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni
del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito
locale e con le opinioni e i commenti del giornalista,
purché i presenti siano stati debitamente informati
dell’esistenza delle telecamere e della successiva
diffusione delle immagini. Va comunque osservata una
particolare cautela per prevenire l’indebita
divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso
evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di
salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al
quesito di un Comune sulla possibilità di pubblicizzare
le sedute del consiglio attraverso una televisione
locale.
Nel
parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del
complesso quadro normativo che disciplina la tutela
della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni.
I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati
personali senza dover acquisire il consenso degli
interessati, purché esista una legge o un regolamento
che glielo consenta. La legge sulla privacy li
autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad
esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le
sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad
assicurare la pubblicità dell’attività
istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare
informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti
e sedute consiliari che è espressamente garantita dal
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al
regolamento comunale l’introduzione di eventuali
limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del
Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare
modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese
le eventuali riprese televisive.
Come indicato dal Garante della Privacy, la pubblicità di
atti e sedute consiliari è espressamente garantita dal
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (d.lg. n.267/2000),
il quale demanda al regolamento comunale
l’introduzione di eventuali limiti (limiti che devono
essere indicati e non totale negazione come nel
regolamento del comune di Luzzara). Se il regolamento è
vecchio di anni e non è mai stato adeguato alle
normative attuali, non significa che è legale.
Ci sono gli estremi di legge per andare in consiglio con il
registratore e la telecamera, oltre che con carte e
penna, tale diritto è stato ribadito anche dal Garante
della Privacy:
Paragrafo
19 della Relazione annuale 2003, intitolato
"Trasparenza dell'attività amministrativa".
La prima parte dell'indicato paragrafo si riferisce alla
pubblicità delle deliberazioni comunali e divieto di
diffusione dei dati sulla salute. La seconda parte dello
stesso, invece, si riferisce alla registrazione di
sedute del consiglio comunale, in cui - rinviando alla
Nota del Garante 23 aprile 2003 - si legge, e cito
testualmente, In merito alla pubblicità degli atti e
delle sedute del consiglio comunale, l'Autorità ha
anche precisato che un consigliere comunale può
registrare con l'ausilio di strumenti propri le sedute
dell'assemblea consiliare a condizione che, quando la
registrazione, in ipotesi particolari, è effettuata per
fini esclusivamente personali, i dati non siano
destinati alla comunicazione sistematica o alla
diffusione, e quando invece e (più spesso) efettuata
per scopi diversi, gli interessati siano posti
previamente in condizione di essere informati[/i]
la
situazione è:
-
Chiunque tu
sia, se registri (audio e/o video) per scopo personale,
non devi chiedere niente a nessuno e nemmeno informare
nessuno di quello che stai facendo. Registri e tieni per
te.
-
Se sei un
Consigliere e registri (audio e/o video) per scopi
divulgativi, avvisi i presenti di quello che stai
facendo e poi, puoi anche pubblicare tutto sul web,
anche se loro sono contenti o meno.
-
Se sei
giornalista fai quello che vuoi senza dire niente a
nessuno.
Naturalmente sto parlando di
consigli comunali pubblici, come sono la maggioranza di
quelli che vengono fatti.
Un
regolamento non può "andare contro" o
limitare dei diritti sanciti da una legge, quindi di
livello superiore.
Questo
va fatto notare al presidente del consiglio (Sindaco),
anche se si chiamasse DONELLI e se avesse trasformato
(illegittimamente), il Comune in un proprio feudo.
Essendo
pubbliche le sedute consiliari, esse possono essere non
solo registrate, ma anche riprese con telecamere.
Sarebbe anche lesivo delle prerogative del consigliere
(art. 43, D. Lgs. 267/2000). Chi sta a casa propria ha
diritto di non essere ascoltato e ripreso. Stare in
Consiglio Comunale, è un dovere derivante dal ruolo
istituzionale, quindi chi parla, si prende le relative
responsabilità del caso. Se sono atti pubblici
ovviamente tutti i cittadini hanno diritto di sapere
cosa ha detto colui che li rappresenta in Consiglio
Comunale, sia tramite carta stampata o altro. Le
critiche fanno parte del gioco politico ed ogni
consigliere, assessore e Sindaco sono sempre soggetti a
critiche. Se poi un politico ha paura delle chiacchiere,
è meglio che cambi mestiere.
A
mio avviso la legge dovrebbe IMPORRE le
registrazioni dei Consigli. Così prima di parlare, o di
sparlare in tali sedi ci si pensa bene e due volte. Di
fatto comunque sono moltissimi ormai i comuni che
divulgano tramite web (internet), i propri Consigli
Comunali.
Non
dobbiamo dimenticare che il Consiglio Comunale è un
atto pubblico dove qualsiasi cittadino può assistere e
divulgare quanto sentito e deciso in aula. Se ci fosse
presente un giornalista (o un qualsiasi cittadino) e
questo trascrivesse ogni singola parola detta, non
commetterebbe nessun atto illecito.
Ciò
che viene deciso in C.C. successivamente viene esposto
all'Albo Pretorio dove tutti i cittadini possono
prenderne visione. Perché allora impedire la
registrazione audio o video?
Da anni seguiamo i lavori e i
dibattiti della Camera e del Senato in televisione
oppure attraverso la radio, ad esempio radio-radicale è
stata la prima, ma non unica.
Nel caso specifico, dell’esempio
presentato ad inizio articolo, si ha:
Nel
caso si tratti di televisione, locale o meno, la
diffusione delle immagini può essere effettuata, come
ha chiarito il Garante della Privacy, senza il consenso
degli interessati (art. 25, legge 675/96 e codice
deontologico sull'attività dei giornalisti). Nel caso
specifico, però, la diffusione di immagini (anche a
mezzo internet) richiede necessariamente il consenso
degli interessati (e qui occorre anche vedere, come è
stato giustamente detto sopra, se il regolamento
consiliare prevede qualcosa in merito), tenuto conto che
ai consiglieri comunali la legge sulla privacy riconosce
la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei
dati raccolti, come nel caso delle immagini, che debbono
poter essere visionate, anche prima della "messa in
onda" (newsletter del Garante 11-17 marzo 2002).
Peraltro lo stesso Garante (newsletter 28 maggio 2001)
aveva affermato in precedenza che la diffusione via
internet dello svolgimento delle sedute pubbliche di
organi come il consiglio comunale può essere
documentato, ma "informando tutti i presenti della
diffusione delle immagini, anche attraverso affissione
di avvisi chiari e sintetici, ed osservare poi una
particolare cautela per i dati sensibili, per i quali si
deve rispettare rigorosamente il principio di stretta
necessità ad evitare in ogni caso di diffondere dati
idonei a rivelare lo stato di salute".
INFORMANDO, non significa che la
registrazione sia subordinata al consenso di alcuno,
nemmeno del Sindaco.
In
caso di negazione di questo diritto vi consiglio di
chiamare immediatamente le forze dell'ordine e far
valere i vostri diritti. Successivamente, inviare un apposito quesito al Garante, anche tramite
e-mail, oppure si può sempre informare per conoscenza
il Prefetto o impugnare il documento e rivolgersi, come
per qualsiasi altra deliberazione amministrativa, al
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale).
Da notare anche che spesso si fa
passare per violazione della privacy ciò che a volte
non è, ad esempio chiunque può avere un
registratore in tasca e registrare di nascosto e che
tale colloquio può essere usato come prova:
Consiglio
di Stato, Sezione VI, Sentenza 28 giugno 2007, n. 3797
La
registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra
presenti ad opera di un soggetto che ne sia partecipe,
quantunque eseguita clandestinamente, costituisce una
forma di memorizzazione di un fatto storico del quale
l'autore può disporre legittimamente, anche ai fini di
prova nel processo ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Eius)
La
regole della democrazia e della trasparenza non la
decidono quattro massoni, ma fortunatamente hanno radici
storiche e culturali molto profonde, abbiamo però tutti
l’obbligo di difenderle.
Roberto Nosari
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