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A Codisotto di Luzzara, l'amministrazione ha pensato bene di trasformare una strada sicura, in un vero e proprio percorso ad alto rischio. Lungo infatti l'elenco delle norme violate anche se per gli amministratori è tutto regolare, come sempre del resto.

 

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Lettera al Ministro dei Trasporti e Infrastrutture del 05/11/2008

Dossi a Luzzara, chiesta la rimozione

 

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I dossi come sono oggi

 

 

 

Al Ministero dei Trasporti
Direzione Generale M.C.T.C DIV TRASPORTI
Via. Caraci, 36 - 00157 Roma

 

 

Ill.mo Sig. Ministro,

Il sottoscritto Roberto Nosari nato a Luzzara (R.E.) ed  ivi  residente in via ......,  a titolo di Consigliere Comunale, con il presente atto chiede chiarimenti in merito alla correttezza o meno dell’installazione indiscriminata di dossi artificiali nel comune di Luzzara

 

VISTO

 

D.L. 30/4/1992, n.285 “Nuovo Codice della Strada

L’ Art. 3, (Definizioni), comma 41 del C.d.S. definisce il dosso: “RACCORDO CONVESSO (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso”.

Qualcuno sostiene, che i passaggi pedonali rialzati non siano dei dossi, e quindi non si applichi la normativa sui dossi prevista dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (ex art. 179 DPR 495/1992, vedere dopo).

In realtà tali opere, nella misura in cui modificano il profilo verticale della carreggiata, creano artificialmente un andamento longitudinale convesso e soprattutto, mentre per i dossi esiste un minimo di normativa in Italia, l’aggiramento dell’“ostacolo legislativo” avviene considerando le opere di rallentamento come “passaggio pedonale rialzato” o "opere architettoniche di rialzamento", ma essendo completamente privo di normativa, pur avendo le caratteristiche di un dosso sembra non ne debba  rispettare le limitazioni.

 

D.P.R. 495/1992 “Regolamento di attuazione del C.d.S.” (come modificato dal DPR 610/96)

L’art. 179 tratta dei rallentatori di velocità. In particolare, per i dossi artificiali, ci si deve riferire ai commi 4, 5 e 6 che vengono di seguito riportati.

Comma 4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli visibili sia di giorno che di notte.

Comma 5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Comma 6: i dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. Essi devono essere visibili sia di giorno sia di notte. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:

a. limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;

b. limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;

c. limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.

I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato.

 

L’art. 3, punto 58 del Cds definisce Strada Residenziale la zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali come stabilisce il regolamento di esecuzione al c.d.s. all’art.135 comma 12, tra i segnali utili alla guida , prevede l’uso del segnale n.318 come segnale indicante l’inizio e la fine della zona residenziale. Non esiste nel comune di Luzzara nessun segnale che indichi una qualche zona residenziale.

 

Il CdS all'art. 2 “definizione e classificazione delle strade”, comma 7, stabilisce la competenza comunale su tutte le strade urbane (classificate D, E, F) per cui sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.       

 

La direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000, pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2000, n. 301, al punto 5.6 tratta degli impieghi non corretti della segnaletica stradale complementare e ricorda che “una attenzione particolare meritano i dossi di rallentamento della velocità (art. 179 reg.) poiché è frequente un loro utilizzo indiscriminato (mentre il regolamento ne prevede l’impiego in casi particolari e con modalità di segnalamento molto precise), occorre che l’ordinanza che ne dispone l’impiego sia opportunamente motivata… i dossi prefabbricati devono essere approvati; quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia o di emergenza, devono essere rimossi”.

La stessa direttiva rammenta che “il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione, può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione”.

 

VISTO

Con riferimento al dosso in frazione Codisotto di Luzzara sulla ex SS 62 Cisa oggi Km 160.3 della SP 62R:

1.       E’ l’unica strada che collega con minori distanze i comuni di Luzzara e Suzzara e come tale molto trafficata.

2.       E’ anche l’unica strada che attraversa il paese e che consente il transito dei mezzi di soccorso da e per gli ospedali o i comandi dei Vigili del Fuoco di Suzzara e Guastalla oltre che essere percorsa dagli autobus di linea.

3.       Va ricordato che il comune di Luzzara non arriva ai 10.000 abitanti e come previsto dalle norme questa strada non può considerarsi comunale e tantomeno residenziale.

4.       Essendo il limite di velocità delle strade all’interno dei centri abitati pari a 50 km/h, l’altezza massima dei dossi è fissata dal regolamento in 3 cm. E’ evidente che è la strada e il limite di velocità della stessa a determinare l’altezza dei dossi e non viceversa. Il dosso in questione impone invece una velocità di 30 Km orari, con una pendenza del fronte di salita e discesa molto pericolosi per ciclisti e motociclisti.

 

CHIEDO

In base a quali norme possa essere autorizzato tale manufatto e diversamente, chiedo  al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne sia disposta la rimozione nel rispetto dell’art. 2 del CDS comma 7 e dell’art. 179 comma 5 e 6 oltre che della direttiva Min.LL.PP. 24 ottobre 2000.

 

 

Visti gli articoli precedentemente richiamati, chiedo di conoscere quali norme consentano di installare i due dossi di via Panagulis dato che tale via è nata come circonvallazione esterna al paese e racchiude all’interno la zona abitata mentre all’esterno è tutta zona agricola. Chiedo quindi come sia possibile limitare a 40 Km/h la velocità sull’unica strada larga che gira intorno al paese e che potrebbe essere percorsa in sicurezza dai mezzi di soccorso, piuttosto che non facilitarne la percorrenza provvedendo a realizzare le righe sull’asfalto.

 

Via Panagulis

Via Panagulis

Via Panagulis

 

Stesso discorso  vale anche per il dosso all’incrocio tra via Dalai, via Circonvallazione Est e via Circonvallazione Ovest, queste ultime racchiudono il paese ed all’esterno è solo area agricola e come dice il nome sono circonvallazioni quindi dovrebbero essere vie preferenziali per i mezzi di soccorso e per la viabilità ordinaria e non dovrebbero quindi avere un limite di velocità pari a 30 Km/h ma soprattutto non dovrebbero essere attraversate da ostacoli così alti.

 

 

Chiedo inoltre di conoscere se vi siano norme che consentono di posizionare segnali verticali a distanze inferiori di 20 mt o di non utilizzare le prescritte strisce gialle/nere. Chiedo anche di conoscere le norme che consentono la costruzione di manufatti con altezze superiori ai 7 cm, visto che a Luzzara nessun dosso realizzato in conglomerato rientra in tali valori ma raggiungono anche i 12 cm e che presentano pendenze anche dell’ordine del 25% mentre all’estero si propone una pendenza ottimale che varia tra il 4,2 e 5,5% ed in ogni caso non è ammessa superiore al 10%

 

Primo dosso via Dalai

 

Secondo dosso di via Dalai

 

 

 

 

Vista l’opportunità, mi permetto di chiedere delucidazioni in merito ad un vecchio incrocio tra due strade comunali e la ex SS 62 Cisa oggi SP 62R trafficatissima in quanto unica strada che attraversa il paese e senza dossi (per ora). A causa della rotonda di recente costruzione si è venuto ad inglobare un passo carrabile all’interno della stessa, chiedo se possa essere consentita tale operazione e se si possa mettere maggiormente in sicurezza l’area, visto che questa strada viene attraversata dagli scolari (a piedi ed in bicicletta) per accedere alla vicine scuole elementari e medie.

 

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente dell’accoglimento delle mie richieste e nel caso non vi siano variazioni alle norme sopra citate, invito l’Autorità competente a sollecitare il comune di Luzzara al loro rispetto. Resto in attesa di comunicazioni all’indirizzo E-mail   ....................  o cell. ....................

           

Luzzara (R.E.) li 5 Novembre 2008                                                                  

          Con osservanza

                                                                                                                      Roberto Nosari