Quando
ci si può permettere di snobbare le offerte di lavoro
Durante
un normale controllo (a campione), come fanno ad esempio
i Revisori dei Conti per il nostro Comune, sono
incappato nella Determinazione numero 217 del 19/06/2008
redatta dal Servizio “Uso ed Assetto del Territorio”
a firma dell’ormai noto Arch. Massimo Bellini.
Il
documento si riferisce all’affidamento dell’incarico
per la progettazione, la direzione dei
lavori e la sicurezza dei cantieri per gli
interventi di riqualificazione di alcune strade nel
capoluogo.
In
pratica l’accoglimento dei preventivi e la
dichiarazione del vincitore della gara.
Ad
un certo punto ho letto quanto segue:

Siccome
la Legge prevede che ai bandi di gara vi partecipino
almeno cinque concorrenti, tutto è apparentemente
chiaro, ciò che invece non lo è, lo si può desumere
dai numeri di protocollo della presentazione degli atti,
tutti lo stesso giorno e insolitamente vicini come
numerazione (la media sono 55 in una mattina), come dire che
sono arrivati tutti entro una mezz’ora, quando
comunemente passa anche qualche giorno . Nonostante
però il breve arco di tempo tra l'uno e l'altro una
piccola distrazione protocolla la poco più dettagliata
presentazione dell'Ing. Lauro Sacchetti e Associati, in
data 13 Maggio invece del 13 Giugno.

Se
poi si presta attenzione anche alle offerte fatte dai
concorrenti ci si rende conto che sono vicinissimi anche
gli importi e che deve essere stato molto difficile
decidere il vincitore, nel caso in esame però è stato
sicuramente dichiarato tale il preventivo più basso
visto che non viene riportato alcun criterio di scelta e
di conseguenza vince la gara l’Architetto Bisi Fausto
dello studio Bisi e Merkus. Inutile dirlo che lo si
poteva immaginare visto che aveva già ottenuto
l’incarico per il centro storico di Luzzara; via Dalai;
Ciclabile via
Bixio di Villarotta; via Marconi; via Nazionale
Codisotto; quindi non potevano non mancare: via
Filippini; Piazza Toti; via Compagnoni; via Avanzi e
Piazza Nodolini. E’ stato affidato a Bisi Fausto anche
lo studio (mai approvato) del piano del colore per
24.480 Euro, ma a Luzzara chiunque può dipingere la
propria abitazione del colore che desidera e nessuno
glielo può contestare. Il Decreto Legisl. 163 del 12
Aprile 2006 " Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione
delle direttive CE ......", è molto preciso e non
ammette certe forme di raggiro dei bandi di gara.
Il
Comma 8 dell'articolo 125 dice:
8.
Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e
fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.
E'
evidente che tutti questi lavori essendo affidati
solo all'architetto Bisi rendono inesistente il
principio della rotazione.
Questa
serie di strane coincidenze mi ha suggerito (il giorno 8
Aprile) di chiedere la documentazione presso l’Ufficio
Tecnico.
L’ufficio
è oberato di lavoro e mi dicono di ripassare; lo faccio
il giorno 10 e poi successivamente il 15 ottenendo
sempre come risposta che a causa della mole di lavoro
degli uffici non è stato possibile produrre copia della
documentazione. Il giorno 16 ritorno per chiedere almeno
di poter verificare se esistano tali documenti, mi
dicono che devo fare richiesta scritta e protocollata
presso l’URP. Dovete sapere che la Legge stabilisce
con precise Norme il libero accesso da parte dei
Consiglieri a tutti gli Atti del Comune, essendo
considerato un Pubblico Ufficiale non è sottoposto a
nessuna procedura e può prendere visione immediatamente
di ciò che desidera verificare (qualche volta vi elenco
le Norme di riferimento). Per non dover discutere, mi
rivolgo quindi all’URP e protocollo la richiesta di
poter visionare tali documenti. Mi rispondono che per
motivi di privacy non possono darmi tutta la
documentazione delle offerte pervenute ma solo il
documento dell’iscrizione al protocollo, avrebbero
chiesto al Responsabile e successivamente mi avrebbero
fatto sapere. Dopo una ventina di giorni mi avvertono
che posso ritirare la copia dei documenti.
FINALMENTE
! …..MA ……. Cosa è questa roba?

Quello
che state vedendo è la copia protocollata
dell’offerta fatta da uno dei cinque concorrenti, è
evidente che proprio non aveva voglia di vincere il
bando e di prendersi il lavoro, ma allora perché ha
partecipato? Perchè si è preso la briga di venire di
persona presso gli uffici del Comune di Luzzara, da
S.Polo, per presentare una domanda che non sarabbe mai
stata presa in considerazione? Perché è stata comunque accettata questa
offerta se non possiede le caratteristiche richieste?
Direte …ma come!? Ora vi spiego:
Il
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163
all’art. 74 (Forma e contenuto delle offerte), recita
quanto segue:
1.
Le offerte hanno forma di documento cartaceo o
elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o
digitale, secondo le norme di cui all' articolo
77.
2.
Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando
o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni
caso, gli elementi essenziali per identificare
l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai
requisiti soggettivi di partecipazione.
L'articolo
125 del suddetto Decreto Legislativo, stabilisce al
comma 12:
12.
L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia
deve essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta
del contraente. Agli elenchi di operatori economici
tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti
i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in
possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli
elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale.
Dall'offerta
presentata dall'Ing. Olmi, come è possibile verificare
i requisiti e le competenze in suo possesso o qualsiasi
altra cosa?
Questa,
ma non unica, anomala presentazione di un documento
tanto scarno nel quale non vengono nemmeno indicate
informazioni essenziali come la via, il numero di
telefono, la partita Iva o il numero di iscrizione
all'albo, ecc., non devono stupire più di tanto in
quanto si incontrano spesso negli archivi pubblici.
Ciò
che invece mi sorprende è come un Professionista non
conosca i requisiti richiesti dalla Norme per poter
partecipare alle gare. Altra cosa strana, che però
potrebbe essere semplicemente un grossolano errore, è
la dicitura ingegniere e non ingegnere sulla
carta intestata, di solito è il biglietto da visita del
Professionista o meriterebbe un po’ più di attenzione
o l’uso del più comune correttore automatico dei
normali elaboratori di testo.
Una
maggiore attenzione potrebbe evitare di indurre nel
lettore il sospetto che tale documento non sia
originale.
Roberto
Nosari
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