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Albo
Pretorio on line: la
pubblicazione delle determine degli enti
locali
pub. 04/05/10
Le
recenti innovazioni in materia di Albo Pretorio,
apportate dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69 art. 32
“disposizioni in materia di Trasparenza Amministrativa
volute dal Ministro Renato Brunetta”, stabiliscono
che:
Il
comma 1 "A far data dal 1º gennaio 2010, gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti
pubblici obbligati."
Il
comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L.
30.12.2009 n.194- cd. Decreto Mille proroghe-
convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25)
dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia
sostitutiva della pubblicità legale su Internet
rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al
termine del 1
gennaio 2011 a decorrere dal quale
"le
pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale". (N.B.
una prima proroga, a
Novembre, aveva fissato
il termine a Giugno 2010).
Non
cessa però l'obbligo
di predisporre
l'albo pretorio virtuale. Quello che viene prorogato è
solo il termine a partire dal quale la pubblicazione
di atti
cartacei non avrà alcun valore di
legge (ad esempio per impugnare gli atti). In questi
mesi, quindi,
presumibilmente
ci dovrebbe essere un doppio regime con la pubblicazione
cartacea affiancata a quella virtuale (internet), mentre
dal 1° gennaio 2011 la pubblicità legale sarà solo
quella on line.
Da
tale data l’Albo Pretorio on line va a sostituire in
maniera definitiva il vecchio Albo cartaceo esposto
all’interno degli enti pubblici: la forma cartacea
rimane solo in originale, mentre è fatto espressamente
obbligo di pubblicazione sul proprio sito Internet
istituzionale. Nell’Albo Pretorio on line va a
confluire tutta la documentazione prodotta
dall’ente come delibere, provvedimenti conclusivi di
procedimenti amministrativi, atti amministrativi di
carattere generale, determinazioni dirigenziali,
pubblicazioni matrimoniali, avvisi elettorali, varianti
al piano regolatore, elenco degli abusi edilizi,
ordinanze e avvisi provenienti dagli uffici comunali,
pubblicazioni di atti insoluti o non notificati, istanze
di cambio nome, elenco oggetti smarriti, bollettino
lotterie nazionali, avvisi vendite all’asta, licenze
commerciali, bandi di concorso, gare d’appalto, avvisi
disponibilità di alloggi in affitto, atti vari su
richiesta di altri enti.
La
pubblicazione presso i siti web di atti
amministrativi, per i 15 giorni previsti dall’art.124
del d.lgs. n.267 del 2000, consente una centralizzazione
della consultazione dei dati, atteso che chiunque è
posto nelle condizioni di poter visionare i documenti di
qualsiasi amministrazione, mediante un semplice
collegamento alla rete internet.
Mentre
la Regione Sicilia già nel 2008 aveva imposto per legge
la pubblicazione sui siti internet di tutti i documenti
prodotti dalle amministrazioni locali (L.R. n. 22
del 16/12/2008 – art. 18)
e mentre molte province e comuni, anticipando i termini
di legge, già lo fanno da almeno un anno
(Gonzaga; Reggilo; Novellara e Guastalla per
esempio), noi luzzaresi, nonostante i 400.000€ spesi
in cinque anni per il sistema informatico e altrettanti
per lo stipendio dell’integratore dei processi (Cristian
Carnevali), stiamo ancora “cercando di interpretare”
se l’obbligo vale anche per le determinazioni
dirigenziali, anzi, siamo convinti che le promesse del
nuovo sindaco siano frutto della sua generosità
e non dell’obbligo di rispettare la legge.
Per
chiarire ogni dubbio, è doveroso ricordare la recente
decisione del Consiglio di Stato sez.V 15/3/2006, n.
1370 che sottolinea che la pubblicazione all’albo
pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 T.U.
n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e
della provincia, ed essa riguarda non solo le
deliberazioni degli organi di governo (consiglio e
giunta municipali) ma anche le determinazioni
dirigenziali, dal momento che la parola
“deliberazione” esprime sia risoluzioni adottate da
organi collegiali che da organi monocratici (dirigenti)
ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti
gli atti degli enti locali di esercizio del potere
deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale
o meno dell’organo emanante (V. Corte cost. nn. 38 e
39 del 1.6.1979 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1129 del
6.12.1977. A supporto di questa conclusione ricordiamo
le sentenze Cons. Stato, Sez. V, n. 3058 del 3.6.2002 e
TAR Lazio, sez. II, n. 3958 del 31.10.2003).
È
peraltro importante sottolineare come il primo comma
dell'art. 10 del T.U.E.L. stabilisce che “tutti gli
atti dell'Amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici''.
A
chi contesta l’obbligo di pubblicazione all’Albo
Pretorio delle determinazioni dirigenziali, possiamo
solo fare una domanda: “visto che sarà ritenuta
valida ai fini legali la pubblicazione dei documenti
solo sul sito web del comune e non avrà valore legale
il documento cartaceo, se l’amministrazione non
pubblicherà tali documenti, come potrà rispondere agli
obblighi di legge se non si applica il principio secondo
il quale la pubblicazione degli atti all'albo pretorio
costituisce mezzo di conoscenza legale (anche ai fini
dell'impugnazione)?
In questo caso infatti il termine di impugnazione
della determinazione dirigenziale, decorre pertanto dal
momento della effettiva conoscenza : la conseguenza non
è di poco conto.
Ritengo
del tutto strumentale ogni promessa elettorale di
maggior trasparenza se non si passa coi fatti a
dimostrare la buona volontà dell’amministrazione, nel
voler dare massima visibilità
alle determine dirigenziali.
"E'
lì dentro che resta traccia degli sprechi, dei concorsi
truccati, delle finte gare per gli incarichi...".
E’
mia ferma convinzione che la soluzione più efficace per
limitare gli sprechi nella Pubblica Amministrazione non
sia tanto quella di emettere l’ennesima circolare
restrittiva, definire nuovi vincoli, parametri o altri
artifizi vari perché conosciamo tutti bene l’abilità
dei burocrati italiani nell’aggirare la legge e la
spregiudicatezza dei politici nel coprirli mentre lo
fanno, ma mettere il cittadino nelle condizioni di
conoscere e quindi di controllare direttamente gli atti
della Pubblica Amministrazione. Detta così mi rendo
conto che questa affermazione può suonare come una
frase fatta e quindi priva di consistenza e utilità, ma
se ci riflettiamo un attimo essa è sostanza perché la
pubblicità della sua cattiva amministrazione è forse
l’unico deterrente in grado di contenere o
condizionare la classe politica. Questo stesso sito, nel
suo piccolo, forse
ne è la dimostrazione.
Ben
vengano pertanto le pubblicazioni sui siti Internet dei
Comuni e delle Province delle delibere di indirizzo di
Consiglio e di Giunta, gli elenchi o l'atto di
qualche incarico professionale, dei compensi dei
dirigenti e delle assenze dei dipendenti pubblici, ma
ritengo che il peggio della Pubblica Amministrazione non
si trovi tanto lì dentro, ma si annidi e lasci traccia
nelle determine dirigenziali.
E’
leggendo quegli atti che si vedono i concorsi pubblici
truccati, gli inviti a gare di ditte compiacenti che
alla fine non si presentano lasciando così valida la
sola ed unica offerta del predestinato a vincere la
“selezione” pubblica, l’attribuzione
dell’incarico inutile a quel consulente perché
parente o amico dell’assessore o iscritto a quel
partito politico, l’iter di assunzione nell’ente
pubblico del giovane politico senza lavoro che viene
messo vita natural durante a carico dei
contribuenti per consentirgli di fare politica a tempo
pieno senza doversi preoccupare di guadagnare lo
stipendio come fanno tutti i poveri cristi.
E’
dentro le determine che si vede il pelo sullo stomaco di
dirigenti disposti a tutto, anche a sfumare la soglia
della legalità, pur di compiacere il volere del loro
assessore di riferimento, chi per quieto vivere, chi
perché sotto ricatto di non essere riconfermati nel
loro ruolo…ricordiamo la defenestrazione del
responsabile dell’ufficio tecnico Marmiroli
predecessore di Bellini (del quale ci occuperemo in un
futuro articolo). Comunque,
fino a qualche tempo fa, erano tutti tranquilli perché
consapevoli che quel loro atto alla fine non lo avrebbe
letto nessuno, se non chi gli aveva dato l’ordine di
scriverlo. Il “guano” ha dimostrato quanto sia
importante avere l’accesso alle determine
dirigenziali.
Mi
si potrà obiettare che, ai sensi della normativa
vigente, chiunque può chiedere copia della
documentazione entro 30 giorni, specificando i motivi
della sua richiesta (e pagando le fotocopie), ma
qualcuno poi deve spiegare come fa un cittadino ad
avanzare tale domanda se non conosce il numero della
determina o, addirittura, come capita nella stragrande
maggioranza dei casi, neppure conosce il fatto.
Nella
realtà, le delibere dirigenziali, sono atti di
impossibile accesso per il cittadino, a meno che questi
non riceva una dritta da un dipendente interno della
struttura oppure che non sia un consigliere comunale che
sfidando ogni forma di ostacolo, non le chieda
periodicamente agli stessi dirigenti e che non le renda
poi pubbliche (come ha fatto Nosari, per la prima volta
nella storia di Luzzara). Ma queste “fughe di
notizie” o “imbeccate” generano un’altra
aberrazione, ovvero la “necessità” degli
amministratori pubblici di assumere nel loro assessorato
solo gente fidata e quindi di pilotare ancora di più le
assunzioni pubbliche, viene da sé quindi che finiscono
per essere assunti i parenti, gli amici di partito
ecc... E’ un circolo vizioso, il cane che si morde la
coda…
Propongo
quindi un adeguamento al regolamento e allo statuto
comunale al fine di provvedere al rispetto della
normativa nella predisposizione dell’Albo Pretorio on
line. Sarebbe davvero interessante (e forse ci sarebbe
anche da ridere), apprendere le motivazioni di un
eventuale vergognoso diniego… motivazioni che sarebbe
poi opportuno portare alla conoscenza non solo dei
cittadini ma anche del Ministro Brunetta come esempio di
malcostume politico e di inquietante negazione della
trasparenza amministrativa.
Avvertenza
in materia di pubblicazione
La
pubblicazione sul sito delle delibere e dalle determine
rappresenta anche l'orientamento espresso dal Consiglio
di Stato: Vedi la sentenza Sez. V del 15 marzo 2006 n.
1370). Vedi anche la sentenza del TAR Veneto del 24
ottobre 2008 n. 3275. Dal 2008 questa procedura assolve
anche all'obbligo previsto all'art. 3 commi 18 e 54
della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244.
Roberto
Nosari
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